STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE SALUS”
Il presente statuto è stato approvato dai soci nell’assemblea straordinaria del 12 giugno 2012 ed entra quindi in vigore da tale data.
Costituzione – Denominazione Sede
ART. 1– E’ costituita con sede in Pisa (PI) l’ Associazione di volontariato denominata “Associazione SALUS“, ai sensi della L.R. 26/04/1993 n.28 e successive, modificazioni ed integrazioni ed in conformità alla legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e che le consente, in virtù dell’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 e seguenti del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
L’ASSOCIAZIONE SALUS ( più avanti chiamata per brevità’ “associazione”), non ha scopo di lucro persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
ART. 2 – L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese consentite dalle norme di legge specifiche), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, gli organi sociali (Consiglio Direttivo e, se nominato, Collegio Sindacale) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; anche le cariche, all’interno dei suddetti organi sociali ( Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono elette dall’assemblea ordinaria dei soci. Tutti i soci ordinari possono essere eletti negli organi sociali; tutti i membri di organi sociali (ad eccezione del Collegio Sindacale) devono essere soci.
Finalità e attività
ART. 3 – L’associazione perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nella consapevolezza che la persona che soffre rappresenta un dono prezioso per l’intera collettività, si prefigge i seguenti scopi:
a. realizzare e promuovere attività’ di sostegno ed assistenza verso persone in situazioni di grave disagio sociale e sanitario con particolare attenzione verso le persone sieropositive o malate di AIDS;
b. favorire l’affermarsi di una cultura dell’accoglienza, della solidarietà della vita, rivolgendo la propria attività di volontariato a persone svantaggiate, con disagio sociale e/o sanitario;
c. promuovere attività di prevenzione primaria, sia a livello sociale che sanitario;
d. promuovere attività’ di qualsiasi tipo (comprese quelle di informazione e formazione) nei campo dell’accoglienza degli immigrati, dell’inclusione sociale, dell’intercultura, dell’educazione alla mondialità e della promozione della legalità.
e. fornire aiuti, delle più varie specie, alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, sia a livello individuale che di comunità.
ART. 4 – Per raggiungere i propri scopi l’Associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente dei propri aderenti attraverso le seguenti attività che vengono di seguito elencate a mero titolo esemplificativo:
1. Far visita a malati e persone svantaggiate o in situazioni di disagio sociale, sia in ospedale che al domicilio, che presso istituti o strutture, ricercando un rapporto di autentica amicizia, di comunione, di condivisione e di reciprocità, aiutando la persona e/o i familiari anche facendosi carico degli eventuali bisogni quotidiani e nel disbrigo di pratiche burocratiche.
2. Organizzare campagne di prevenzione per la promozione di corretti stili di vita rivolte sia alla popolazione locale che alle persone immigrate, che alle popolazioni dei Paesi in Via di
Sviluppo.
3. Promuovere dibattiti, conferenze, corsi, studi, interventi nei mass-media e attività di comunicazione e divulgazione, ivi comprese le iniziative pubblicistiche nei settori di interesse dell’associazione sia sui mezzi di carta stampata che sul web.
4. Intervenire a favore delle popolazioni svantaggiate dei Paesi in Via di Sviluppo progettando e realizzando azioni sia con le Istituzioni preposte che con il supporto di privati.
5. Effettuando ogni altra attività o iniziativa valida al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.
ART. 5 – Per il proseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Soci
ART. 6 – Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.
I soci hanno pari diritti, doveri e dignità; sono garantiti i diritti inviolabili della persona all’interno della vita associativa.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le decisioni degli organi sociali, di versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti dal consiglio direttivo, di partecipare in base alle loro possibilità alla vita sociale ed alle attività preventivamente concordate con gli organi sociali, di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine
ART. 7 – La qualifica di socio si perde per: – decesso; – mancato pagamento della quota sociale per tre annualità; – dimissioni; – esclusione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.
ART. 8 – Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
ART. 9 – La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
ART. 10 – Gli aderenti dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
ART. 11 – Possono altresì aderire all’Associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone che, 3
condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Organi Sociali
ART. 12 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:
Assemblea generale degli iscritti;
Consiglio direttivo
Presidente
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
ART. 13 – L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.
Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta Giugno.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione (che non potrà’ essere nello stesso giorno della prima) nonché l’ordine del giorno, da affiggere presso la sede sociale almeno sette giorni prima, di quello previsto per la riunione; il consiglio valuterà inoltre l’utilizzo di altri mezzi idonei (compresi fax ed e mail) per portare a conoscenza di tutti i soci la convocazione.
ART. 14 – L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-presidente, se nominato. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
ART.15 – L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio
ART.16 – L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
nomina ( o sostituzione ) degli organi sociali;
nomina del Presidente del Consiglio Direttivo;
ove se ne ravvisi la necessità assegnazione ad uno o più consiglieri delle cariche di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere;
approvazione dei rendiconti annuali, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell’assemblea è inappellabile.
ART. 17– L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
ART. 18 – Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
ART. 19 – Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre membri ad un massimo di sette. Si riunisce di norma una volta al mese, e comunque in base alle necessità dell’associazione. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni e può venire rieletto.
ART. 20 – Compiti del Consiglio direttivo:
E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo: – eseguire le delibere dell’assemblea; – formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea; – predisporre il rendiconto annuale; – predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale; – deliberare circa l’ammissione dei soci;
– deliberare nella prima riunione di ogni anno circa l’importo delle quote sociali; – deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; – stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; – curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
ART. 21 — I compiti principali del Presidente, od in caso di suo impedimento o assenza, il Vice Presidente, se nominato, sono: – rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa; – convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo; – deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria; – deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione.
Collegio dei Revisori dei Conti
ART. 22 – Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità per l’entità e la complessità delle attività dell’associazione, l’Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti con compiti di controllo amministrativo-finanziario; esso è formato di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’associazione. Il Revisori rimangono in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti. Il Collegio, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili dell’associazione, verifica i rendiconti consuntivi e gli eventuali preventivi, e presenta all’assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio redige un verbale da trascriversi in apposito libro.
Entrate e Patrimonio Sociale
ART. 23 – Le entrate della associazione sono costituite da:
– contributi dei soci;
– contributi di privati;
– contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno
di specifiche e documentate attività o progetti;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni o lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
– beni mobili e immobili;
– donazioni, lasciti o successioni.
ART. 24 – L’esercizio sociale della Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Giugno all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e, se necessario, una previsione di massima per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
ART. 25 – Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della Associazione.
Attività Secondarie
ART. 26 – L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
Durata e Scioglimento dell’Associazione
ART. 27– La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
Norme Residuali
ART. 28 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.